Soppressione del codice tributo 2835 denominato ''Accisa sul gasolio per autotrazione. Quota da attribuire alle regioni a statuto ordinario. Legge 296/2006, art. 1, c. 12''
 Risoluzione Agenzia Entrate n. 276 del 09.11.2009
     Con la Risoluzione 69/E del 12/04/2007 è stato istituito il codice tributo "2835" per consentire il versamento, tramite modello "F24 Accise", di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione da attribuire alle regioni a statuto ordinario, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 12.
      Con nota protocollo n. 138901/R.U. del 16 ottobre 2009, l'Agenzia delle Dogane ha chiesto la soppressione del suddetto codice tributo in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 298 e 312 della legge 24.12.2007, n. 244 non sono più operanti le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 12 della sopraccitata legge 296/2006.
      In considerazione di quanto sopra esposto, si dispone la  soppressione del seguente codice tributo: 
        - "2835" - "Accisa sul gasolio per autotrazione. Quota da attribuire  alle regioni a statuto ordinario. Legge 296/2006, art. 1, c. 12"
 
				 
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