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Risoluzione Agenzia Entrate n. 170 del 04.06.2002

Modello di pagamento F23 - Istituzione di un codice tributo per il versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte dal Collegio di Controllo delle spese elettorali della Corte dei Conti in applicazione della legge 10 dicembre 1993 n. 515, art. 15, commi 14, 15 e 16
Risoluzione Agenzia Entrate n. 170 del 04.06.2002

L'art 15, commi 14, 15 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, prevede che le sanzioni amministrative sulla pubblicista e controllo delle spese elettorali dei candidati siano inflitte dall'apposito Collegio di Controllo presso la Corte dei Conti.
Per consentire il versamento, tramite il mod. F23, delle predette sanzioni pecuniarie, si istituiscono i seguenti codici tributo:
744T denominato "Sanzioni amministrative irrogate dal Collegio di Controllo della Corte dei Conti - art. 15, commi 14, 15 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515'';
756T denominato "Sanzioni amministrative irrogate dal Collegio di Controllo della Corte dei Conti - art. 15, commi 14, 15 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 - Sicilia - entrate proprie ''.
Per il pagamento di tali sanzioni, si fa presente che sul mod. F23 è necessario indicare il seguente codice ufficio o ente: SAE.
La ripartizione delle entrate tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale sarà effettuata secondo le disposizioni delle rispettive Leggi e Statuti. Per quanto riguarda, in particolare, le entrate statali, le somme versate con il suddetto codice devono essere imputate al capitolo 2370 - capo X del bilancio.

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