Comunicazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Modifiche al Provvedimento del 30 maggio 2014
1. Termine per l'invio delle comunicazioni
Motivazioni
Al fine di razionalizzare i flussi informativi, con il presente provvedimento si individua un unico termine per la trasmissione dei dati relativi ai bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
- Decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41
- Decreto del 26 maggio 1999
- Decreto interministeriale del 9 maggio 2002, n. 153
- Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 marzo 2005
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 maggio 2014.