Norme per la sicurezza degli impianti
Legge 5 marzo 1990, n. 46
GU 59 12/03/1990
1. Ambito di applicazione.
1. Sono soggetti
all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici
adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di
distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in
genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di
trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno
degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente
distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di
gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto
di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose
per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della
presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli
immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri
usi.
2. Soggetti abilitati.
1. Sono
abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o
associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni,
o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è
subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo
3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone
all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico
che abbia tali requisiti.
3. Requisiti tecnico-professionali.
1. I requisiti tecnico-professionali di cui
all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita
presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore
conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui
all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto,
previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo
di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività
dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello
computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con
qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
[4. Accertamento dei requisiti tecnico-professionali] abrogato
[5. Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali] abrogato
6. Progettazione degli impianti.
1. Per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai
commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la
redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi
professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria
al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di
cui all'articolo 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze
di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al
progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge
ad approvazione.
7. Installazione degli impianti.
1. Le imprese
installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando
allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i
componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano
di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si
considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere
dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta
sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata
in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale
data, a quanto previsto dal presente articolo.
8. Finanziamento dell'attività di normazione
tecnica.
1. Il 3 per
cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca
di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato
all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge,
svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a
carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle
proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
9. Dichiarazione di conformità .
1. Al termine
dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme
di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare
dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché,
ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6.
10. Responsabilità del committente o del
proprietario.
1. Il
committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.
11. Certificato di abitabilità e di agibilità .
1. Il sindaco
rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito
anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
12. Ordinaria manutenzione degli impianti e
cantieri.
1. Sono esclusi
dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di
collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti
l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione
del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per
apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per
gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.
13. Deposito presso il comune del progetto, della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
1. Qualora nuovi
impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2
dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato
rilasciato il certificato di abitabilità , l'impresa installatrice deposita
presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto
di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il
progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di
rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente
indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
14. Verifiche.
1. Per eseguire
i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle
disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità
sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà
di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle
rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato
entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
15. Regolamento di attuazione.
1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le
procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
regolamento di attuazione (vedi D.P.R.
447/91). Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti
per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6
e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in
relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti,
tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di
sicurezza.
[2.][abrogato]
[3.][abrogato]
16. Sanzioni.
1. Alla
violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a
lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge
consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione,
una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo
di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle
norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti
dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
17. Abrogazione e adeguamento dei regolamenti
comunali e regionali.
1. I comuni e le
regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto
con la presente legge.
18. Disposizioni transitorie.
1. Fino
all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 sono
autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 le imprese di
cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti
secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al committente o al
proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e
gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a
tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.
19. Entrata in vigore.
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi