Regolamento recante modifica al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori
Decreto Presidente Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369
GU 291 del 14/12/2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Visto...)
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. - Modifiche all'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:
"3. Gli impianti che, alla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione
CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, sono
legittimamente messi in servizio se, entro il 30 giugno 2001, il proprietario o
il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito
positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di
entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi
della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui
all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio
sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore
corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.".
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