Con Risposta n. 292 del 21 novembre l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un contribuente fiscalmente residente in Francia, che dal 1° gennaio 2025 percepisce una pensione estera e che intende trasferirsi nel 2026 in un Comune del Mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti per svolgere attività di lavoro autonomo o d’impresa.
Il contribuente prevede inoltre di liquidare alcune società estere da lui partecipate, le quali non possiedono beni o redditi collegati all’Italia.
Avendo intenzione di optare per il regime dell’imposta sostitutiva dell'IRPEF, previsto per i pensionati esteri (art. 24-ter TUIR), chiede se nel regime possano rientrare anche gli eventuali avanzi di liquidazione derivanti dallo scioglimento delle società estere.
Dopo un'analisi del quadro normativo e di prassi l'Agenzia ha chiarito che il reddito derivante dalla liquidazione di una società estera è un reddito di capitale prodotto all'estero e, pertanto, rientra nell'ambito applicativo del regime opzionale di cui all'articolo 24-ter del TUIR, quale reddito di capitale.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi