A pena di nullità, il patto di determinazione del compenso dell’avvocato deve essere redatto in forma scritta ai sensi dell’art. 2233 co. 3 c.c., che non può ritenersi implicitamente abrogato dall’art. 13 co. 2 L. n. 247/2012, la quale stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto, norma, questa, che non si riferisce alla forma del patto, ma indica che il momento in cui stipularlo è quello del conferimento dell’incarico.
A stabilirlo il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 144 del 26 maggio 2025.
Il caso esaminato ha riguardato un avvocato, sanzionato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) con tre mesi di sospensione per aver violato l’art. 29, comma 4, del Codice Deontologico Forense, per aver chiesto compensi manifestamente sproporzionati rispetto all’attività svolta.
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