La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (sez. 28) ha chiarito che il diniego di riattivazione di precedenti dilazioni di pagamento, pur non essendo espressamente incluso tra gli atti impugnabili elencati dall’art. 19, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere assimilato al diniego di agevolazioni previsto dall’art. 1, comma 1, lett. h), dello stesso decreto. Ne consegue che tale provvedimento è pienamente impugnabile davanti al giudice tributario.
La CGT Pugliese, in particolare, si è richiamata a consolidati orientamenti della Cassazione in materia di impugnabilità degli atti non nominati nel citato art. 19 (tra cui Cass. civ., sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2144; 13 luglio 2023, n. 20119; 17 febbraio 2023, n. 5174; 12 gennaio 2024, n. 1335/2024).
Nel caso concreto, i giudici pugliesi hanno respinto l’appello, confermando la decisione della Commissione tributaria provinciale di Taranto (sent. n. 190/2019), che aveva annullato il diniego per difetto di motivazione.
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