Con l’Ordinanza n. 19834 del 17 luglio 2025 (Sez. V Civile), la Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 600/1973, ogni soggetto passivo è tenuto a dichiarare annualmente tutti i redditi posseduti, senza eccezioni, anche qualora da essi non derivi alcun debito d’imposta.
La Suprema Corte ha ribadito che nell’ordinamento vige il principio generale della tassabilità dei redditi per il solo fatto della loro esistenza, a prescindere dalla loro provenienza o dalla legittimità del titolo in base al quale siano stati percepiti.
La pronuncia conferma così un orientamento rigoroso: anche i redditi indebitamente percepiti rientrano nell’obbligo dichiarativo e restano imponibili, salva la possibilità di deduzione o rimborso in caso di restituzione.
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