Domenica 15 dicembre 2024

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

a cura di: STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO ORLANDI BOVOLATO
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Ravvedimento operoso: principali novità Introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024
Il D.Lgs. n. 87/2024 ha apportato una generale riduzione delle sanzioni edittali per le violazioni tributarie, con conseguenti variazioni nelle riduzioni applicabili in sede di ravvedimento operoso. Le modifiche si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024; per quelle antecedenti, continuano a valere le disposizioni precedenti.

Riduzione delle sanzioni edittali
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, le sanzioni edittali sono state ridotte come segue:

Omesso o insufficiente versamento: la sanzione passa dal 30% al 25% dell’importo non versato.
Ritardato versamento entro 90 giorni: la sanzione scende dal 15% al 12,5% dell’importo dovuto.
Nuove misure di riduzione per il ravvedimento operoso
ravvedimento operosoLe riduzioni delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso sono state rimodulate in base al momento in cui avviene la regolarizzazione:

entro 14 giorni: sanzione ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (0,0833% per ciascun giorno).;
dal 15° al 30° giorno: sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1,25%);
dal 31° al 90° giorno: sanzione ridotta a 1/9 del minimo (1,3889%);
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione: sanzione ridotta a 1/8 del minimo (3,125%);
oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (entro i termini dell’accertamento): sanzione ridotta a 1/7 del minimo (3,5714%).
Queste modifiche rendono il ravvedimento operoso più conveniente, incentivando i contribuenti a regolarizzare tempestivamente le proprie posizioni fiscali.



Esempi pratici di applicazione del ravvedimento operoso
Per comprendere meglio l’impatto delle nuove disposizioni, esaminiamo alcuni esempi pratici:

Esempio 1: ritardato versamento di Imposta
Un contribuente omette di versare un’imposta di €1.000 con scadenza il 15 settembre 2024 e decide di regolarizzare la sua posizione il 20 settembre 2024, con 5 giorni di ritardo.

calcolo della sanzione: 0,0833% x 5 giorni = 0,4165%
importo della sanzione: €1.000 x 0,4165% = €4,17
interessi legali: calcolati al tasso legale annuo per 5 giorni di ritardo.
In questo caso, il contribuente dovrà versare l’imposta dovuta di €1.000, la sanzione di €4,17 e gli interessi legali maturati.

Esempio 2: Ravvedimento oltre 90 giorni ma entro l’anno
Un contribuente versa con 120 giorni di ritardo un’imposta di €2.000, originariamente dovuta il 1° ottobre 2024.

Sanzione edittale: 25% di €2.000 = €500
Riduzione per ravvedimento: 1/8 del minimo (3,125%)
Importo della sanzione: €2.000 x 3,125% = €62,50
Interessi legali: calcolati al tasso legale annuo per 120 giorni di ritardo.
Il contribuente dovrà quindi versare l’imposta di €2.000, la sanzione di €62,50 e gli interessi legali maturati.



Un quadro di sintesi delle sanzioni
Tipo di Violazione
Sanzioni Fino al 31/08/2024
Sanzioni Dal 01/09/2024
Omessa Dichiarazione Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta 120% dell’imposta dovuta
(Imposte sui redditi, IRAP) (minimo €250) (minimo €250)
Dichiarazione Infedele Dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta 70% della maggiore imposta dovuta
(Imposte sui redditi, IRAP) (minimo €150) (minimo €150)
Omesso o Insufficiente Versamento 30% dell’importo non versato 25% dell’importo non versato
Ritardato Versamento Entro 90 Giorni 15% dell’importo dovuto 12,5% dell’importo dovuto
Omessa Dichiarazione IVA Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta 120% dell’imposta dovuta
(minimo €250) (minimo €250)
Dichiarazione Infedele IVA Dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta 70% della maggiore imposta dovuta
(minimo €150) (minimo €150)
Omessa Memorizzazione o Trasmissione dei Corrispettivi 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso 70% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso
Processo Verbale di Constatazione (PVC) Non ammesso al ravvedimento operoso Ravvedimento consentito con sanzione ridotta a 1/5 del minimo
Schema di Atto Strumentale al Contraddittorio senza PVC Non ammesso al ravvedimento operoso Ravvedimento consentito con sanzione ridotta a 1/6 del minimo
Schema di Atto Strumentale al Contraddittorio preceduto da PVC Non ammesso al ravvedimento operoso Ravvedimento consentito con sanzione ridotta a 1/4 del minimo


Estensione del Ravvedimento Operoso
Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024, applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, prevedono che il ravvedimento operoso sia consentito anche dopo l’emissione dei seguenti atti:

Processo Verbale di Constatazione (PVC): il ravvedimento è possibile dopo la notifica del PVC, purché non sia stata presentata comunicazione di adesione e prima dell’emissione dello schema di atto strumentale al contraddittorio. In questo caso, la sanzione è ridotta a 1/5 del minimo.
Schema di Atto Strumentale al Contraddittorio (ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 212/2000): se lo schema di atto è stato notificato senza essere preceduto da un PVC e non è stata presentata domanda di adesione, il ravvedimento è ammesso con una riduzione della sanzione a 1/6 del minimo.
Schema di Atto Strumentale al Contraddittorio preceduto da PVC: in assenza di domanda di adesione, il ravvedimento è possibile con una sanzione ridotta a 1/4 del minimo.
Queste disposizioni mirano a incentivare la regolarizzazione spontanea da parte dei contribuenti, anche in fasi avanzate del procedimento amministrativo, promuovendo la compliance fiscale e riducendo il contenzioso.

Condizioni per l’accesso al ravvedimento
È importante sottolineare che, nonostante l’ampliamento delle possibilità di ravvedimento, permangono alcune condizioni:

il ravvedimento operoso non è ammesso dopo la notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni relative ai controlli automatici e formali delle dichiarazioni.
il pagamento della sanzione ridotta deve essere accompagnato dal versamento dell’imposta dovuta e degli interessi calcolati al tasso legale.
È importante precisare che:

prima del 31 agosto 2024: Il ravvedimento operoso non era ammesso dopo la notifica di atti formali dell’Agenzia delle Entrate, come PVC o schemi di atti strumentali.
Dal 1° settembre 2024: È possibile regolarizzare anche dopo la notifica di tali atti, con sanzioni ulteriormente ridotte a seconda dello stato del procedimento.
Questa estensione rappresenta un’importante innovazione per promuovere la compliance fiscale e ridurre il contenzioso.

Considerazioni Finali
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 mirano a rendere il sistema sanzionatorio più equo e proporzionato, incentivando la compliance fiscale attraverso sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso.

È fondamentale per i contribuenti essere consapevoli di queste novità e valutare tempestivamente l’opportunità di regolarizzare eventuali omissioni o irregolarità per beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste.


Fonte: Commercialista Telematico

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