Il contribuente è tenuto a provare la correlazione tra atto di liberalità (diretta o indiretta) e acquisto dell’immobile o dell’azienda assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o Iva.
Le liberalità indirette collegate ad atti che importano il trasferimento di diritti reali immobiliari o di aziende non erodono la franchigia, relativa all’imposta selle successioni e donazioni, che spetta in base al rapporto di parentela tra donante e donatario, a condizione che risulti il collegamento tra la liberalità stessa e l’acquisto dell’immobile o dell’azienda. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20974 del 26 luglio 2024.
Alla base della vicenda processuale, vi è il quarto comma dell’articolo 1 del testo unico sull’imposta di successione e donazione, Dlgs n. 346/1990. Questa disposizione stabilisce che l’imposta di donazione non si applica “nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.”
Con questa previsione, introdotta dalla legge n. 342/2000, il legislatore ha voluto favorire la trasparenza dei corrispettivi relativi ai trasferimenti immobiliari o di aziende.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
La costituzione può essere immediata o progressiva.
I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:
AteneoWeb s.r.l.
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Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
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