L’articolo 2215, comma 1, del codice civile prevede che, prima di essere utilizzati, i libri contabili tenuti in forma cartacea devono essere:
Fanno eccezione all’obbligo di bollatura e vidimazione, il libro giornale e il libro degli inventari i quali devono comunque essere numerati progressivamente in ogni pagina (articolo 2215 comma 2 c.c.).
L’imposta di bollo è dovuta per la tenuta:
Non sono soggetti a bollatura i libri contabili e i registri prescritti dalle norme tributarie come, ad esempio, i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili.
Laddove dovuta, l’imposta di bollo è determinata:
Attenzione: poiché l’imposta di bollo va assolta prima che il libro sia posto in uso, la data di emissione stampata sui contrassegni dovrà essere antecedente al termine previsto per la stampa su carta.
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