La legge di bilancio 2023 ha esteso il trattamento fiscale prima riservato alle sole pensioni Svizzere anche alle pensioni erogate dalla Cassa di Previdenza di Monaco.
In precedenza le pensioni Svizzere (e dal 2023 quelle monegasche) corrisposte in Italia erano soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5% solo ed esclusivamente nel caso di intervento di un intermediario residente (cioè, in pratica, erogazione della pensione con accredito sul conto corrente bancario, l’intermediario quindi era da individuarsi nella maggioranza dei casi nella banca). Dal 1° gennaio 2023 è stata eliminata la necessità che la tassazione a titolo di imposta si applichi solo subordinatamente all’intervento dell’intermediario, cioè volendo semplificare al massimo, il pagamento della pensione avviene direttamente da parte della previdenza svizzera o di quella monegasca nei confronti del pensionato residente in Italia, il quale può assoggettare quindi la pensione alla tassazione sostitutiva dell’Irpef con pagamento del 5%.
Il problema di fondo che mi nasce è: in che quadro si indica la pensione per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva?
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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