Giovedì 30 maggio 2024

BONUS INVESTIMENTI 5.0 : la disciplina

a cura di: Ufficio di Cassano delle Murge
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Bonus investimenti 5.0: la disciplina


L’art. 38 del D.L. 2 marzo 2024 n. 19 ha introdotto un incentivo legato alla transizione energetica e digitale dei processi produttivi, a fronte di nuovi investimenti effettuati nei periodi di imposta 2024- 2025, in beni materiali e beni immateriali (“investimenti trainanti”) e nei beni necessari per l’autoproduzione ed autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, oltre alle spese di formazione in competenze per la transizione ecologica (“investimenti trainati”).

Il beneficio è legato alla presentazione di progetti di innovazione certificati (sia “ex ante” che “ex post”) finalizzati a ridurre i consumi energetici di “struttura” o di “processo” da ricondurre a specifiche “soglie di risparmio” alle quali viene legata una differente aliquota agevolativa (art. 38, cc. 7 e 8, D.L. n. 19/2024).

Si ricorda che, nell’iter di conversione del DL 39/2024, le parole “negli anni 2024 e 2025” previste dall’articolo 38 sono state sostituite con “dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025”. Pertanto, possono essere ammessi al beneficio anche gli investimenti effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 2024.

Ad oggi è ancora mancante il decreto attuativo che dovrà rendere operativa l’agevolazione. Considerato che gli investimenti agevolati dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2025, il decreto dovrà chiarire se la “conclusione” dell’investimento coincide semplicemente con la sua ultimazione (come da sempre previsto per i bonus 4.0) oppure se, entro fine 2025, sarà richiesta anche l’entrata in funzione e l’interconnessione.

Ambito soggettivo

Il credito d’imposta 5.0 è riconosciuto alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente:
dalla forma giuridica;
dal settore economico di appartenenza;
dalla dimensione;
dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.


Ambito oggettivo

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016 ed interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
In fin dei conti macchinari e attrezzature innovative che comportano anche un risparmio energetico

Inoltre, sono ammessi anche gli investimenti in nuovi beni strumentali necessari all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (esempio impianto fotovoltaico) e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Rientrano altresì nel novero dei beni agevolabili:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Per i progetti di importo superiore a 40.000 euro, che conseguono una riduzione dei consumi energetici almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato, sono inoltre agevolabili:
i beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (a eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 181/2023. Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Per quanto riguarda l’energia solare, saranno agevolabili solo i pannelli fotovoltaici a elevate prestazioni, inclusi nel registro dell’Enea sulle produzioni europee;
le spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, fino al massimo del 10% dell’investimento agevolabile e in ogni caso fino al massimo di 300.000 euro (le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy).


Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:
-35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
-15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
-5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
La misura del credito d’imposta viene altresì aumentata nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui sopra:
-dal 35 al 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
-dal 15 al 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
-dal 5 al 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, deve assumersi il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni immateriali (di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

La procedura

L’agevolazione è subordinata al rispetto di una specifica procedura. Infatti, per poter accedere al beneficio, le imprese interessate dovranno presentare, in via telematica, sulla base di un modello che sarà messo a disposizione dal GSE (ovvero il Gestore dei Servizi energetici Spa) due documenti ovvero:
-le certificazioni “energetiche” (che dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente per attestare sia la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni sia l’effettiva realizzazione degli investimenti agevolabili);
-una comunicazione indicante la descrizione del progetto di investimento e il relativo costo preventivato.
A sua volta, il GSE dovrà trasmettere telematicamente e mensilmente al Ministero delle Imprese e del made in Italy l’elenco delle imprese che hanno chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato. In questo modo verrà assicurato che l’importo complessivo dei progetti ammessi alla prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto.

Successivamente, ai fini dell’utilizzo del credito, occorrerà inviare al GSE le comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento agevolati. Queste comunicazioni determineranno l’importo del credito d’imposta effettivamente utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. Al termine, occorrerà comunicare il completamento dell’investimento mediante l’invio della certificazione “ex post”.

L’ultimo step operativo prevede la trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese beneficiarie con l’individuazione dell’ammontare del credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

Utilizzo in compensazione e cumulabilità - ll credito di imposta:
è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 (ex articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025, unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data potrà essere riportato in avanti e sarà utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle imprese e del made in Italy, pena lo scarto dell’operazione di versamento;
non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale;
è cumulabile con altri aiuti di Stato, anche in “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento (art. 16, c. 1 e ss., D.L. n. 124/2023);
non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (art. 1, c. 1051 e ss., Legge 178/2020) ed il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (art. 16, DL 124/2023).

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