Lunedì 20 maggio 2024

ZES UNICA NEL MEZZOGIORNO E BONUS SBLOCCATI: DAL 12 GIUGNO LE ISTANZE ECCO LE AGEVOLAZIONI

a cura di: Ufficio di Cassano delle Murge
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DAL 12 GIUGNO LE ISTANZE ECCO COME FUNZIONERA'

Dopo un parto burocratico, complesso e articolato, il Mef sblocca il credito d’imposta per le aziende che investono nelle zone economica unica nel mezzogiorno.
Il tesoretto a disposizione ammonta a 1,8 miliardi di di euro. Le risorse sono state stanziate dal Dl 124/2023.

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta (INVESTIMENTO MINIMO DI 200 MILA EURO), i soggetti interessati comunicano preventivamente all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Necessaria anche una certificazione redatta da un revisore attestante le spese sostenute.

Questo è quanto prevede il decreto del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (che ha ricevuto firma del Ministro Giancarlo Giorgetti nei giorni scorsi).

Il provvedimento attuativo dell’articolo 16, comma 6 D.L. 124/2023, definisce le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
Ma andiamo con ordine e illustriamo le novità.

1) COME ACCEDERE

Per accedere al credito d’imposta, le imprese:
comunicano preventivamente all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
Inoltre è necessaria la redazione di una certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese effettuate rilasciata:
da un revisore dei conti;
oppure da una società di revisione abilitata.

2) IMPRESE BENEFICIARIE

Sono beneficiarie tutte le tipologie di imprese. Incluse le aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

Sono invece esclusi dal credito d’imposta i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

3) MANTENIMENTO DELL'ATTIVITA'

Le aziende beneficiarie del credito d’imposta devono mantenere l’attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

4) SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d’imposta Zes unica l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica nonché l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014., del 17 giugno 2014.

Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.

Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l’importo dell’aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto».

4) PERIMETRO GEOGGRAFICO

Dal 1° gennaio 2024 è stata istituita la zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica, che ricomprende i territori delle regioni:
Abruzzo;
Basilicata;
Calabria;
Campania;
Molise;
Puglia;
Sicilia;
Sardegna.

5) ENTITA' DEL CREDITO DI IMPOSTA

Riconoscimento di contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Di seguito la fotografia suddivisa per regione e relativo credito d’imposta.

Abruzzo (zone assistite)
Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 35%;
Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 25%;
Grandi imprese (e Pmi oltre i 50 milioni di investimento: credito imposta del 15%.
Molise
Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 55%;
Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 40%;
Grandi imprese (e Pmi oltre i 50 milioni di investimento: credito imposta del 30 %.
Sardegna
Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 55%;
Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 40%;
Grandi imprese (e Pmi oltre i 50 milioni di investimento: credito imposta del 30 %.
Sardegna (area transizione giusta)
Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 60%;
Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 50%;
Grandi imprese (e Pmi oltre i 50 milioni di investimento: credito imposta del 40 %.
Campania
Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 60%;
Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 50%;
Grandi imprese (e Pmi oltre i 50 milioni di investimento: credito imposta del 40 %.
Puglia
Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 60%;
Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 50%;
Grandi imprese (e Pmi oltre i 50 milioni di investimento: credito imposta del 40 %.
Puglia (area transizione giusta)
Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 70%;
Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 60%;
Grandi imprese (e Pmi oltre i 50 milioni di investimento: credito imposta del 50 %.
Basilicata
Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 50%;
Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 40%;
Grandi imprese (e Pmi oltre i 50 milioni di investimento: credito imposta del 30 %.
Calabria
Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 60%;
Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 50%;
Grandi imprese (e Pmi oltre i 50 milioni di investimento: credito imposta del 40 %.
Sicilia
Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 60%;
Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento): credito imposta del 50%;
Grandi imprese (e Pmi oltre i 50 milioni di investimento: credito imposta del 40 %.

6) CUMULABILITA'

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Il credito d’imposta Zes unica non è cumulabile con il piano di Transizione 5.0.

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