Giovedì 2 maggio 2024

DECRETO COESIONE: INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

a cura di: Ufficio di Cassano delle Murge
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Il nuovo decreto coesione prevede finanziamenti per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno (Investire al Sud 2.0) e per favorire l’avvio di attività libero-professionali (Autoimpiego Centro nord-Italia).

Inoltre incentivi contributivi per chi assume giovani (Bonus Giovani) e donne svantaggiate (Bonus Donne) o giovani nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Bonus ZES).

E ancora, incentivi contributivi per le assunzioni di personale dipendente da grandi imprese in crisi che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Sono queste alcune tra le misure principali del pacchetto incentivi contenuto nella bozza del cd. decreto Coesione, che sembra colmare le evidenti lacune in tema di politiche dell’occupazione della legge di Bilancio 2024.

Il decreto-legge verrà ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

ECCO LE ANTICIPAZIONI:

1. BONUS GIOVANI:
esonero contributivo totale per i giovani under 35
Torna l’esonero contributivo totale per l'occupazione giovanile stabile.

Al datore di lavoro privato (con esclusione dei datori di lavoro domestico) che, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, assume giovani under 35 e al primo impiego stabile è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico dei datori di lavoro.

L’esonero contributivo è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi e non copre premi e contributi INAIL.

Il beneficio contributivo è fruibile nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, ovvero nel limite pari a 650 euro su base mensile per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Sono agevolate le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Non sono agevolate le assunzioni con contratto di apprendistato.

L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel rispetto degli altri princìpi generali di fruizione degli incentivi, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Ad un decreto è affidato il compito di definire le modalità attuative dell’incentivo contributivo che, si ricorda, è soggetto a preventiva autorizzazione della Commissione europea.

2. BONUS DONNE:
esonero contributivo totale per le lavoratrici svantaggiate
Mira a favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, il nuovo bonus donne del decreto Coesione.

È rivolto ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree ammissibili annualmente individuate con decreto.

L’esonero spetta anche per le assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Sono agevolate le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, per le quali è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.

Il nuovo Bonus Donne è fruibile nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile, per un periodo massimo di 24 mesi.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Come previsto per il bonus giovani, l'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Le modalità attuative sono definite con decreto.

3. BONUS ZES:
esonero contributivo totale per i giovani under 35
Con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali viene introdotto il cd. Bonus ZES.

Si tratta di un esonero dal versamento del 100% della complessiva contribuzione datoriale, ai datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti che, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (la bozza non ricomprende tra le regioni agevolate l’Abruzzo, ma sul punto si attendono conferme ufficiali).

L’esonero, da cui sono esclusi premi e contributi INAIL, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile.

Sono agevolabili i giovani under 35, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi.

Non sono agevolati i rapporti di apprendistato.

L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

I datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Il Bonus ZES non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Anche in tal caso sarà un decreto a definire le modalità attuative dell’esonero la cui concessione è subordinata ad autorizzazione della Commissione europea.

Esonero contributivo totale per personale dipendente di grandi imprese in crisi
Secondo la bozza del provvedimento, il decreto Coesione introduce, infine, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, un bonus per assunzione di personale dipendente delle grandi imprese in crisi.



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