Mercoledì 1 maggio 2024

CREDITI DI IMPOSTA Transizione 4.0 e 5.0, ZES Unica: quale credito d’imposta scegliere per investire in beni strumentali

a cura di: Ufficio di Cassano delle Murge
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Le imprese hanno tre diverse possibilità per investire in beni e macchinari per la trasformazione tecnologica e digitale dei propri processi produttivi:
il credito d’imposta 4.0, il credito d’imposta per la transizione 5.0 e il credito d’imposta della ZES unica.

Come scegliere tra le tre opzioni?

È importante tenere conto dello specifico piano di investimento, delle relative spese che l’impresa intende agevolare e dei criteri di cumulabilità delle tre agevolazioni.

Se il credito d’imposta del piano transizione 4.0 è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per le medesime spese, quello per il piano di transizione 5.0 non lo è per il credito d’imposta della ZES unica e per quello per gli investimenti in beni strumentali 4.0.
A sua volta il credito d’imposta ZES unica è cumulabile a determinate condizioni.

Dato questo quadro, un’attenta e puntuale pianificazione fiscale da parte del contribuente potrà consentire una piena massimizzazione dei benefici agevolativi attesi in relazione allo specifico piano di investimenti che si intende condurre.

1) COME FUNZIONA IL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, effettuati fino al periodo d’imposta 2025, è previsto un credito d’imposta diversificato a seconda dell’ammontare e dalla tipologia di investimento che si intende effettuare.
Più in particolare, gli investimenti in:
i) beni materiali di cui all’allegato “A” della
legge n. 232/2016 beneficiano di un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la quota di investimenti fino a 2,5mln €; del 10% per investimenti tra 2,5mln € e 10mln €; del 5% per investimenti compresi tra 10mln € e 20mln €;
ii) beni immateriali ricompresi all’interno dell’allegato “B” della legge n. 232/2016, effettuati nel periodo d’imposta 2024 e 2025, beneficiano rispettivamente di un credito d’imposta di ammontare pari al 15% e del 10% delle relative spese sostenute e documentate.
Tale credito risulta essere pienamente cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto

2) COME FUNZIONE IL BONUS PRE BENI STRUMENTALI AVENTI I REQUISITI 5.0

L’ art. 38, D.L. n. 19/2024 introduce un incentivo legato alla transizione energetica e digitale dei processi produttivi, a fronte di nuovi investimenti effettuati nei periodi di imposta 2024-2025, in beni materiali e beni immateriali (“investimenti trainanti”) e beni necessari per l’autoproduzione ed autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, oltre alle spese di formazione in competenze per la transizione ecologica ( “investimenti trainati”).
Prerogativa essenziale di accesso al beneficio risulta essere la presentazione di progetti di innovazione certificati (sia “ex ante” che “ex post”) finalizzati a ridurre i consumi energetici di “struttura” o di “processo” da ricondurre a specifiche “soglie di risparmio” alle quali viene legata una differente aliquota agevolativa (art. 38, cc. 7 e 8, D.L. n. 19/2024).
In questo caso il bonus fiscale arriva fino al 60% in base alle premialità ricevute con l'investimento strettamente correlato al risparmio energetico
Il beneficio de quo è cumulabile (art. 38, c. 18, D.L. n. 19/2024) con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza del credito alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto) ad esclusione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella “ZES Unica” di cui all’
art. 16,
D.L. n. 124/2023, di cui si dirà in seguito.

3) CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

Per investimenti in beni strumentali e beni immobili (seppur nel limite massimo del 50% dell’investimento agevolato) relativi ad un progetto di “investimento iniziale” (così come definito dall’
art. 2, punti 49-51,
Reg. UE n. 651/2014) di ammontare minimo pari a 200k€, realizzato da imprese localizzate in una delle Regioni di cui alla “ZES Unica” è previsto un credito d’imposta graduato in relazione alla localizzazione ed alla dimensione dell’impresa proponente e di ammontare pari all’intensità di aiuto massima prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito in parola è cumulabile, inter alia, con altri aiuti di Stato, anche in “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento (art. 16, c. 1 e ss.,
D.L. n. 124/2023).
In altri termini, dunque, per espressa previsione normativa, detto credito potrà essere pienamente cumulato sia con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 che con altri aiuti di Stato a condizione che, in ogni caso, tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.


Cosa conviene tra credito d’imposta 4.0, 5.0 e ZES Unica
Alla luce di tutto quanto sopra, l’analisi di convenienza tra le diverse misure trattate non può che prescindere dallo specifico piano di investimento e dalle relative spese che un’impresa intende agevolare.
Si pensi, ad esempio, a due distinte imprese, di media dimensione, localizzate l’una in Calabria, l’altra in Lombardia che, a fronte di un medesimo piano di investimento da effettuarsi lungo il periodo di imposta 2024, acquistino nuovi macchinari, finalizzati all'ampliamento della propria capacità produttiva, per un importo pari a 500k€ ed effettuino un ulteriore investimento in un impianto fotovoltaico rispondente alle caratteristiche di cui al piano di transizione 5.0 e di importo pari a 300.000€.
Si supponga che le imprese, con tale investimento, raggiungano entrambe una riduzione dei consumi energetici certificati della struttura produttiva pari al 3%.


Conclusioni
Posto quanto fino ad ora detto, la scelta di convenienza tra le diverse misure agevolative da parte di un’impresa dovrebbe essere, dunque, operata non solo avendo riguardo alla massimizzazione dei relativi benefici ottenibili ma anche in relazione alle specifiche necessità che un investimento intende soddisfare. Difatti, tale considerazione non può prescindere, tra gli altri, dalla tipologia delle spese di cui si compone il piano di investimenti che si intende condurre oltre alla localizzazione delle strutture produttive cui gli stessi investimenti sono destinati.

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