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Martedì 9 aprile 2024

Beneficiari assegno di inclusione: più tempo per il primo incontro con i servizi sociali

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Nota n. 6062 del 28 marzo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito  che, in fase di prima attuazione e solo per le domande di assegno di inclusione presentate entro il 29 febbraio 2024, il termine di scadenza dei 120 giorni per il primo incontro con i servizi  sociali dei Comuni di residenza, sarà calcolato a partire dall’invio del flusso delle domande ADI sulla Piattaforma GePI, e non dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD).

Come noto, infatti, i beneficiari dell’Assegno di inclusione sono tenuti a presentarsi presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, previa convocazione, o spontaneamente, per non incorrere nelle sanzioni.

Il Ministero precisa comunque che per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024, il termine dei 120 giorni per la convocazione e la conseguente presentazione al primo appuntamento decorre dal momento della sottoscrizione del PAD del nucleo.
In caso di mancata presentazione del nucleo alla convocazione da parte dei servizi sociali si applica la decadenza
In assenza di convocazione, decorsi 120 giorni senza che il nucleo si sia presentato spontaneamente, si applica la sospensione, fino alla data di svolgimento dell’incontro.


Fonte: https://www.lavoro.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'

    GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'

    Lo scorso 11 dicembre 2024, in Italia, l’ISTAT ha pubblicato la struttura della classificazione ATECO 2025, con lo scopo di dettagliare a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea delle attività economiche (NACE).
    Più recentemente, il 7 febbraio 2025, l’ISTAT ha pubblicato anche le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e la versione precedente (aggiornamento 2022 di ATECO 2007).
    La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE': versione Excel

    RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE': versione Excel

    Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:

    - importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);
    - calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);
    - calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
    - produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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