Nella Circolare n. 1 del 29 gennaio l'Agenzia delle Entrate esamina i rapporti tra la disciplina in materia di pubblicità immobiliare e quella più recente in tema di trattamento dei dati personali con lo scopo di prevenire l’emersione di eventuali trattamenti illeciti ed individuare le possibili aree di azione.
Come noto, in base alle disposizioni sulla disciplina relativa alla pubblicità immobiliare, all’individuazione e alla tenuta dei relativi registri, ai compiti e agli obblighi del conservatore, per l’esecuzione di una formalità nei registri immobiliari (trascrizione, iscrizione, annotazione) devono essere presentati al conservatore il titolo recante l’evento giuridico da pubblicare e la relativa nota, nella quale devono essere indicati gli elementi e le menzioni espressamente previsti dal legislatore.
I dati contenuti in tale nota potrebbero però generare elementi di criticità in materia di trattamento dei dati personali, soprattutto con riferimento ad alcune categorie di dati come, ad esempio, condanne penali o dati che rivelino l’origine razziale o etnica, l’orientamento sessuale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale.
Nella Circolare pubblicata le Entrate forniscono quindi chiarimenti in merito al corretto utilizzo della Sezione D nelle note di trascrizione e di iscrizione e nelle domande di annotazione.
Clicca qui per leggere la Circolare.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:
- fiscale
- gestionale/strategico.
1. Vantaggi fiscali
Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:
- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
- la tassazione separata per il percipiente.
2. Vantaggi gestionali e strategici
Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:
In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.
Nuova versione con la gestione dei codici tributo relativi alle maggiorazioni per acconti CPB.
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