Lunedì 22 gennaio 2024

NUOVE ASSUNZIONI: ECCO LA MAXI AGEVOLAZIONE(SUPER DEDUZIONE)

a cura di: Ufficio di Cassano delle Murge
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LA MAXI AGEVOLAZIONE-DEDUZIONE PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Il D. Lgs. 30/12/2023 n. 216, relativo all’attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, contiene una maxi deduzione ai fini delle imposte sul reddito in caso di nuove assunzioni.

L’agevolazione è prevista anche quale contropartita dell’abolizione dell’ACE ed in attesa della concretizzazione della riduzione dell’IRES secondo le linee tracciate dall’articolo 6, della L. 111/2023, contenente la delega al Governo per la riforma fiscale e della complessiva revisione del sistema delle agevolazioni.

Ne sono beneficiari i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché gli enti non commerciali limitatamente all’eventuale reddito di impresa conseguito. Sono escluse dall’agevolazione in parola le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa. Sono, altresì, non ammessi alla maxi deduzione i contribuenti forfettari.
L’agevolazione spetta esclusivamente per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e a condizione che i beneficiari in detto periodo di imposta abbiano esercitato l’attività per almeno 365 giorni.

Ai fini agevolativi il costo del personale dei neo assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è maggiorato del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale. La maggiorazione opera esclusivamente ai fini delle imposte sul reddito, non anche ai fini IRAP.

Ai fini della fruizione dell’agevolazione va precisato che:
il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 deve essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente;
il costo imputabile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (i soggetti che non redigono il bilancio secondo lo schema codicistico, a tali fini, assumono le corrispondenti voci di costo del personale);
non spetta alcuna deduzione se alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Si badi che l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per il calcolo della maxi deduzione i costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

Il beneficio spetta in misura maggiorata nel caso in cui si assumano le categorie di soggetti riportati nell’Allegato 1 al decreto delegato. Si tratta, ad esempio, dei lavoratori molto svantaggiati, dei disabili, delle donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dei giovani ammessi agli incentivi per l’occupazione giovanile, degli ex beneficiari del reddito di cittadinanza.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma in commento, fissata al 31 dicembre 2023, dev’essere emanato un decreto del MEF, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per fissare le relative disposizioni attuative, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.

È, infine, previsto che, per la determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tenga conto delle disposizioni dell’articolo 4. Lo stesso dicasi ai fini della determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

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