Lunedì 22 gennaio 2024

Limite compensazioni modelli F24 2024

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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In relazione ai limiti per l’utilizzo di crediti in compensazione F24, ricordiamo che:

  • per il 2020 il decreto Rilancio aveva incrementato il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili in conto fiscale da 700 mila euro a 1 milione di euro;
  • per il 2021 il decreto Sostegni bis aveva raddoppiato l’incremento del limite di importo utilizzabile a 2 milioni di euro;
  • a decorrere dal 2023, per effetto delle novità previste dall’articolo 1, comma 72, della Legge di Bilancio 2022, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili è confermato a 2 milioni di euro.

Il predetto limite va verificato secondo un “principio di cassa” riferito all’anno solare di presentazione dei modelli F24 e non in base all’anno di riferimento del credito utilizzato in compensazione.

I modelli F24 che comprendono compensazioni di qualsiasi tipo, sia con saldo a zero che con saldo positivo, devono essere pagati utilizzando i canali dell’Agenzia Entrate (Entratel/F24 online).

A decorrere dal 1° luglio 2024 produrrà effetti la novità prevista dalla Legge di Bilancio 2024 (comma 94 dell’articolo 1 della Legge 213/2023) che introduce un divieto assoluto di compensazione in F24 per quei contribuenti che avranno ruoli esattoriali o accertamenti esecutivi per debiti erariali per un importo superiore a 100.000 euro. Il divieto si applicherà ai contribuenti con debiti erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione e per i quali i termini di pagamento risulteranno scaduti senza che siano stati effettuati i dovuti pagamenti o senza che siano in atto provvedimenti di sospensione.

Il divieto si applicherà anche all’importo di credito eventualmente eccedente il debito: quindi, per esempio, se un contribuente dovesse avere un debito “esattoriale” di 110.000 euro e un credito utilizzabile di 800.000 euro, non potrà utilizzare per la compensazione nemmeno i 690.000 euro eccedenti.


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    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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