Mercoledì 11 ottobre 2023

RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIETARIE E TERRENI IN SCADENZA IL 15 NOVEMBRE

a cura di: Ufficio di Cassano delle Murge
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La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (articolo 1, commi da 107 a 109), ha riaperto nuovamente il termine (al 15 novembre 2023) per procedere alla rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate, possedute alla data del 1° gennaio 2023.

La redazione ed asseverazione della perizia, nonché il versamento dell’imposta sostitutiva che si rende dovuta (o della prima rata), devono essere effettuate entro il 15 novembre 2023.

Le partecipazioni interessate alla rivalutazione sono quelle possedute da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa (nonché per le società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia).

Sono pertanto interessati alla disposizione agevolativa:

i) le persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell’esercizio dell’attività d’impresa;

ii) le società semplici ed i soggetti equiparati ex articolo 5 del TUIR;

iii) gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio degli stessi dell’attività di impresa;

iv) i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, salve le previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.

La Circolare Agenzia Entrate del 27 marzo 2008, n. 28/E ha precisato che possono essere oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto anche le partecipazioni intestate a società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.
In particolare la predetta normativa permette di rivalutare le partecipazioni, detenute in società non quotate in mercati regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2023, a condizione che che entro il 15 novembre 2023 venga redatta ed asseverata la perizia di stima e versata l’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’16%.

La perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale; il valore della partecipazione con riferimento al mese di dicembre 2022 va individuato con riguardo alla frazione del patrimonio netto della società oggetto di perizia.

La perizia può essere asseverata sia presso la cancelleria del Tribunale, che alternativamente presso l’Ufficio del Giudice di Pace o presso un Notaio.


La rivalutazione della quota è finalizzata a ‘sterilizzare’ la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, altrimenti tassabili ai sensi dell’art. 67 del TUIR: la normativa consente infatti in tale ipotesi di assumere quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata.

Il costo della perizia aumenta il valore della partecipazione nel caso in cui sia sostenuto dal contribuente.

Nel caso in cui il costo sia sostenuto dalla società oggetto della perizia, lo stesso deve essere ammortizzato in quote costanti nell’arco temporale di cinque anni.

In caso di cessione delle partecipazioni, la data di redazione della perizia può anche essere successiva all’atto notarile di trasferimento della stessa.


In definitiva, scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse.


Infatti, la normativa consente di corrispondere un’imposta, sostitutiva di quella ordinaria, generando un carico tributario ridotto, rispetto a quello che occorrerebbe ‘sopportare’ in ipotesi ordinaria. A tale ultimo riguardo si sottolinea che, fino al 31 dicembre 2017, la tassazione ordinaria in capo alle persone fisiche titolari di quote societarie vedeva la distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate. Le partecipazioni qualificate venivano tassate con le aliquote Irpef ordinarie su una parte dell’imponibile (nel 2017 con aliquota Irpef variabile dal 23% al 43% sul 58,14% dell’imponibile); le partecipazioni non qualificate invece con ritenuta secca al 26% sul 100% dell’imponibile.


Dal 2018, invece, è stata disposta l’equiparazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche. Di conseguenza, i dividendi e le plusvalenze realizzate vengono tassate con aliquota fissa al 26% sull’intero imponibile. Le nuove disposizioni introdotte dai commi da 999 a 1.002 dell’articolo 1, della Legge n. 205 del 2017, si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.


Con la ‘riforma’ sopra richiamata disposta dalla cd. ‘Legge di Bilancio 2018’, l’operazione di rivalutazione delle quote di partecipazione ha perso una parte della convenienza che rivestiva in vigenza della precedente normativa.


Esemplificando: una persona fisica possiede – non in regime di impresa – una quota di partecipazione in una s.r.l., rappresentativa del 50% dell’intero capitale sociale (partecipazione qualificata), avente un valore di acquisto di euro 20.000, che vuole alienare ad un prezzo di euro 500.000. In ipotesi ordinaria, la differenza di euro 480.000 (500.000 – 20.000) costituisce una plusvalenza realizzata. Tale plusvalenza viene assoggettata in dichiarazione ad imposta sostitutiva del 26%, determinando un carico impositivo di euro 124.800. La rivalutazione della quota attuata prima del 15 novembre 2023, ed il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% sull’intero valore rivalutato (imposta sostitutiva che nell’esempio precedente risulta pari ad euro 80.000, ossia euro 500.000 x 16%), consente un sensibile risparmio di imposta. Al contrario nel caso che la medesima quota avesse un costo di acquisto di euro 300.000, il carico impositivo in dichiarazione del 26% riguarderebbe la sola differenza di euro 200.000 (500.000 – 200.000) e risulterebbe – pertanto – di entità inferiore (euro 52.000), rispetto all’ipotesi di rivalutazione della quota di partecipazione.


Pertanto, come esemplificato, occorre verificare caso per caso l’effettiva convenienza a procedere ad una rivalutazione delle quote di partecipazione.


L’accesso all’agevolazione è subordinata al versamento di un’imposta sostitutiva dell’16%.



Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 15 novembre 2023, od in tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data, maggiorando la seconda e terza rata dell’interesse del 3% annuale: in tale ultima ipotesi pertanto, la seconda rata scadrà il 15 novembre 2024 e la terza rata il 15 novembre 2025.


Il codice tributo per il versamento con modello F24 è: “8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”.


Il modello F24 andrà compilato nella sezione Erario, utilizzando le modalità esemplificate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’anno di riferimento da indicare è il “2023“.


L’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata sul modello F24, utilizzando gli eventuali crediti tributari disponibili (IVA, IRPEF, etc.). In caso di versamento rateale, la rivalutazione si perfeziona con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4 agosto 2004, n. 35/E, ha chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rivalutazione, ma comporta solo l’iscrizione a ruolo degli importi non versati: in tale ipotesi il contribuente potrà regolarizzare l’omesso versamento con il cd. ‘ravvedimento operoso’. In caso di comproprietà della quota di partecipazione, il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della quota allo stesso imputabile.


Nel caso si voglia ‘aggiornare’ il valore finale di una precedente rivalutazione, è ammessa la detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, di quella corrisposta nella precedente rivalutazione.


L’articolo 5 della Legge n. 448/2001, ‘istitutiva’ della normativa in parola, al comma 1, dispone che: “agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. c) e c-bis) del T.U.I.R., per i titoli, le quote e i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002 (leggasi ora 1° gennaio 2023), può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione di patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima,….. a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi…”.

l valore oggetto di rivalutazione sostituisce il costo di acquisto (al lordo degli oneri incrementativi) nella determinazione della plusvalenza emergente nella vendita delle quote di partecipazione societarie, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR.


Dal prezzo realizzato dalla vendita della quota di partecipazione si sottrae il valore determinato dalla perizia di stima, annullando (se il prezzo di vendita coincide con il valore di perizia) o riducendo la plusvalenza.
Il prezzo di cessione della partecipazione rivalutata potrà peraltro essere inferiore al valore di perizia: l’eventuale minusvalenza non avrà rilevanza fiscale: l’articolo 5, comma 6, della Legge n. 448/2001, dispone che l’assunzione del valore ‘rideterminato’ non consente il realizzo di minusvalenze.
Il costo rivalutato non è utilizzabile per la determinazione dei Redditi di Capitali, come quelli derivanti dal recesso, esclusione del socio o dalla liquidazione della società.
Può essere invece utilizzato nel caso del cd. ‘recesso atipico’ realizzato attraverso l’acquisto da parte degli altri soci delle quote dei ‘recedenti’ proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure nel caso di acquisto delle medesime quote del socio recedente da parte di un terzo soggetto individuato dai soci stessi (Circolare Agenzia Entrate 22 aprile 2005, n. 16/E).

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni andranno indicati nel quadro RT del modello UNICO relativo al periodo d’imposta di riferimento della rivalutazione (nel caso in esame nel modello UNICO PF 2024 – redditi 2023). Peraltro, come precisato nella Circolare Agenzia Entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E, l’omessa indicazione nel Mod. UNICO dei dati relativi alla rivalutazione operata costituisce una violazione formale: si rendono applicabili le sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, restando impregiudicati gli effetti della rideterminazione (sanzione da euro 250 ad euro 2.000, ex D.Lgs. n. 158/2015).


Il contribuente dovrà conservare la perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, che a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dovranno essere esibite o trasmesse.

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