Giovedì 8 dicembre 2022

Come dedurre gli omaggi natalizi dalle tasse

a cura di: Ufficio di Cassano delle Murge
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Con l’approssimarsi delle festività natalizie, Vi proponiamo un aggiornamento sul trattamento fiscale delle spese per omaggi.
Per la corretta gestione degli omaggi occorre analizzare la disciplina ai fini sia delle imposte dirette sia dell’imposta sul valore aggiunto.
In sintesi se il costo unitario dell'omaggio al cliente non supera le 50 euro è sempre deducibile mentre se superiore al costo unitario di 50 euro vi sono delle limitazioni.
Ecco i dettagli

IMPOSTE SUI REDDITI (COSTO AZIENDALE DA DEDURRE DAL REDDITO)

IMPRESE
1. Spese di rappresentanza
Gli omaggi costituiscono, in linea di massima, spese di rappresentanza. La loro qualificazione (cfr. art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche (TUIR) – D.M. 19 novembre 2008 – CM n. 34/E/2009) risiede nel requisito essenziale della gratuità per il destinatario, il quale non corrisponderà corrispettivo o specifica controprestazione.

ATTENZIONE: È sempre d’obbligo il rispetto dei principi di inerenza e congruità: spese ragionevoli coerenti alle pratiche ed agli usi commerciali del settore in cui l’impresa opera e con l’obiettivo di generare benefici economici con la promozione sul mercato di beni (o servizi).

2. Omaggi a clienti
A) di beni non oggetto dell’attività dell’impresa
a) sono interamente deducibili se l’unitarietà del valore dell’omaggio non è superiore a 50,00 euro - «piccoli omaggi» - e non vanno inclusi tra le spese di rappresentanza. Bisogna considerare il costo complessivo di acquisto, inclusa l’eventuale IVA indetraibile. I limiti di imponibile variano, dunque, a seconda delle aliquote applicate. L’importo delle spese relative alla gratuita distribuzione «non interferisce con l’importo deducibile» dei «piccoli omaggi»;
b) quando il bene omaggiato supera il costo di 50 euro e quando sono offerti titoli rappresentativi di servizi (anche d’importo inferiore ai 50 euro), come ingressi omaggio al cinema, a teatro o alle terme, detti costi sono deducibili entro il «plafond di deducibilità» pari:
• all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
• allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
• allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.

B) di beni di propria produzione o rientranti nella propria attività commerciale
La deducibilità ai fini del reddito dell’esercizio va anche qui riferita a quanto già esposto ai precedenti punti a) e b). Si rinvia allo specifico paragrafo IVA ai fini del trattamento documentale.

3. Omaggi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati
La cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività ai dipendenti, da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo, non può considerarsi spesa di rappresentanza per mancanza dell’inerenza con l’attività svolta.
Il costo di acquisto dei beni in omaggio, compresa l’erogazione di liberalità in denaro, è sempre deducibile dall’impresa quale spesa per prestazione di lavoro (ex art- 95 del TUIR) in quanto riveste natura retributiva per il dipendente o il collaboratore. Per lo stesso motivo, in capo al dipendente risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefits, i 3.000 euro ; in caso di superamento del limite, concorrerà a formare reddito in capo al dipendente l’intero valore e non solo la parte eccedente.
Diversamente, le spese di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto (art. 100, comma 1, del TUIR) sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Il brindisi augurale può farsi rientrare tra le spese di ricreazione.
È evidente che se le spese sono funzionali all’attività dell’impresa, come divise, scarpe da lavoro, ecc., sono totalmente deducibili dal reddito d’impresa e non rivestono natura retributiva per i dipendenti o i collaboratori.


CONTRIBUENTI MINIMI
Le spese per omaggi acquistati nell’ambito del regime dei “contribuenti minimi” sono interamente deducibili nel periodo di sostenimento, ove relative a beni di valore pari o inferiore a 50,00 euro. Nel caso in cui i beni superino tale valore limite, le relative spese sono deducibili quali spese di rappresentanza.
La circolare n. 34E/2009 segnala che le spese di rappresentanza sono da ritenersi inerenti entro i limiti di congruità (e dunque deducibili nei limiti previsti in materia di reddito d’impresa e lavoro autonomo).

CONTRIBUENTI FORFETARI
Le spese per omaggi sostenute da contribuenti che usufruiscono del regime cosiddetto forfetario, di cui alla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), non assumono rilevanza nella determinazione del reddito in quanto i contribuenti in tale regime quantificano il reddito tramite l’applicazione del coefficiente di redditività previsto dalla specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti.
Le considerazioni relative ai contribuenti minimi non sono quindi estendibili ai “forfetari”.



IVA

Sono previste diverse fattispecie:
1. non è mai detraibile l’IVA relativa agli omaggi destinati ai lavoratori dipendenti (R.M. n. 666305/1990);
2. la cessione gratuita a clienti di beni non prodotti né commercializzati dall’impresa (e quindi espressamente acquistati da terzi al fine di essere regalati) non è considerata cessione di beni, per mancanza del requisito dell’onerosità, e non è quindi da fatturare (art. 2, D.P.R. n. 633/1972):
• se all’atto dell’acquisto non è stata detratta l’IVA (è comunque opportuno compilare un documento di trasporto riportante la causale cessione gratuita - beni non di propria produzione);
• ovvero se il costo unitario dei beni ceduti gratuitamente non è superiore a € 50,00; è quindi ammessa la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di beni purché di valore non superiore a € 50,00. Il Ministero delle Finanze ha chiarito che, in questo specifico caso, la non imponibilità della cessione gratuita non comporta l'indetraibilità dell'IVA sull'acquisto ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972;
3. la cessione gratuita a clienti di beni di produzione propria o rientranti nella propria attività commerciale (non è mai il caso dei professionisti) è considerata cessione di beni e deve essere fatturata ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972 (in caso di fatturazione differita il documento di trasporto dovrà riportare la causale cessione gratuita).
La cessione gratuita di beni oggetto dell’attività propria d’impresa ai clienti è quindi sempre rilevante ai fini IVA e la società cedente potrà procedere nei confronti del cliente con la rivalsa IVA, oppure senza rivalsa, ad esempio emettendo autofattura.

Ricordiamo infine che l’emissione del documento di trasporto è uno strumento valido al fine di vincere la presunzione di cessione onerosa di cui all’art. 53, D.P.R. n. 633/1972. L’emissione di un documento di trasporto nominativo fornisce anche certa dimostrazione del reale destinatario dell’omaggio, e conseguentemente del trattamento fiscale del costo sostenuto.
Per evitare complicati adempimenti a carico dell’impresa, consigliamo anche la soluzione di incaricare il fornitore dei beni destinati ad omaggio (o altro soggetto che effettui professionalmente il servizio di recapito), della consegna degli omaggi ai destinatari finali. In questo caso, la fattura del fornitore dei beni (o del solo servizio di consegna) e l’ordinativo emesso dal committente forniranno prova certa della reale destinazione dei beni.

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