Martedì 2 agosto 2022

Cause riunite e compenso dell'avvocato

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'art.4, comma 2, del dm n.55/2014, come modificato dal dm n.37 del 2018, prevede che

"Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti".

Dalla formulazione del riportato art.4, ne consegue che nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).

COMPENSO AVVOCATO CAUSE RIUNITE
In caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 20

22 n.17693). In caso di riunione di più cause, quindi, la liquidazione di un compenso unico, può aver luogo soltanto per l'attività difensiva prestata dal momento della riunione, mentre la riportata maggiorazione prevista dal dm n.55/2014, avente carattere discrezionale, spetta in via ulteriore ed a condizione che l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto (Cass. 28 maggio 2018 n.13276).

La liquidazione di un unico onorario, quindi, non può trovare applicazione nel caso in cui l'avvocato difenda la medesima parte contro più parti, ma in processi separatamente introdotti e mai riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto.

Si è precisato (Cass. 7 luglio 2015 n. 14084) che nel caso in cui la riunione dei giudizi sia resa necessaria per evitare un abuso dell'utilizzo dello strumento processuale e cioè l'instaurazione di più giudizi da parte di più soggetti, ai fini della liquidazione delle spese, il procedimento abusivamente frazionato con distinti ricorsi di uguali contenuti, depositati contestualmente dal medesimo difensore, deve considerarsi come unico.

In caso di riunione di più cause, quindi, la liquidazione di un compenso unico, può aver luogo soltanto per l'attività difensiva prestata dal momento della riunione, mentre la riportata maggiorazione prevista dal dm n.55/2014, avente carattere discrezionale, spetta in via ulteriore ed a condizione che l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto (Cass. 28 maggio 2018 n.13276).
Fonte: https://www.cfnews.it
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    Il Trattamento di Fine Mandato

    L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:

    - fiscale
    - gestionale/strategico.

    1. Vantaggi fiscali
    Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
    Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
    I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:

    - la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
    - la tassazione separata per il percipiente.


    2. Vantaggi gestionali e strategici
    Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:

      • fidelizzazione e incentivazione: il TFM agisce come un incentivo a lungo termine. Sapendo di avere una somma importante che matura nel tempo, l'amministratore è più propenso a rimanere legato alla società e a lavorare per il suo successo duraturo. È un modo per premiare la lealtà e la permanenza.
      • attrazione di talenti: in fase di assunzione di un manager di alto profilo, offrire un pacchetto retributivo che include anche il TFM rende la posizione più attraente e competitiva rispetto a società che offrono solo un compenso fisso.
      • pianificazione finanziaria: accantonare il costo anno per anno permette una gestione finanziaria più ordinata e prudente. La società non si troverà a dover affrontare un esborso improvviso e imprevisto alla fine del mandato, poiché il costo è stato spalmato contabilmente su più esercizi, dando una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

    In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.

    Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

    Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.

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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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