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Lunedì 11 luglio 2022

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA: Nuovi adempimenti e responsabilità

a cura di: Ufficio di Cassano delle Murge
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La nuova data per l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa è il 15 luglio 2022, così come definito il 13 aprile dal Consiglio dei Ministri.

Visti i diversi rinvii conosciuti negli ultimi mesi, prima di ricordare cosa cambia con il Codice della crisi d’impresa vale la pena dare alcune coordinate sull’evoluzione della riforma.

L’iter evolutivo della riforma ad oggi
La nuova data scelta per l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa non è casuale: si tratta infatti dell’ultimo rinvio possibile per il recepimento della direttiva Insolvency, che cade il 17 luglio.

Tra poche settimane quindi si potrà mandare in pensione la legge fallimentare nella gestione delle procedure concorsuali e di risanamento, per entrare in una nuova fase d’avanzamento dell’evoluzione della riforma.

La definizione degli assetti organizzativi delle imprese nonché i segnali da individuare per prevenire le crisi d’impresa – che dovranno essere aggiornati e rivisti ogni 3 anni – sono stati approvati lo scorso 17 marzo dal Governo. Per i nuovi sistemi di allerta si dovrà invece aspettare ancora: questi risultano infatti differiti alla fine del 2023.

I NUOVI OBBLIGHI PER AMMINISTRATORI
Quali saranno i cambiamenti concreti per le aziende a partire dal 15 luglio 2022?

All’articolo 3 del Codice, relativo all’Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, si introduce l’obbligo per l’imprenditore o amministratore di «adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte».

Per le SRL O SPA, invece, si parla nello specifico dell’obbligo di adottare «un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative».
Ovvero l'amministratore deve adeguatamente organizzare la azienda ed avere un apposito sistema di controllo dei "numeri" per essere costantemente aggiornato sull'andamento della azienda anche in senso prospettico facendo piani e budget con flussi di cassa che debbono dimostrare il rispetto delle scadenze fiscali e del pagamento dei debiti.

LE MIDURE NECESSARIE
Al verificarsi dei segnali di allerta è necessario avviare il monitoraggio della situazione per agire tempestivamente per prevenire la crisi. È quindi necessario mettere in campo tutte le misure necessarie per intercettare i sintomi di crisi al fine di EVITARE RESPONSABILITA' PERSONALI DELL'AMMINISTRATORE, ovvero:

1) Rilevare per tempo la presenza di eventuali squilibri economico-finanziari o patrimoniali
2) Verificare la sostenibilità dei debiti
3) Controllare le prospettive di continuità di aziendale, che deve essere di almeno 12 mesi
4) Effettuare il test per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento.

Va aggiunto che il quarto comma del terzo articolo del Codice indica ulteriori segnali di allerta, ovvero:

- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni, nel caso in cui siano di mole superiore alla metà dell’ammontare mensile totale
- l’esistenza di debiti verso i fornitori scaduti da almeno 90 giorni, se di valore superiore ai debiti non ancora scaduti
- l’esistenza di esposizioni scadute da oltre 60 giorni nei confronti di istituti di credito o altri intermediari finanziari, se di valore uguale o superiore al 5% del totale delle esposizioni
- l’esistenza di esposizione debitorie descritte nell’articolo 25-novies, comma 1 del Ccii

Compito delL'AMMINISTRATORE sarà quello di monitorare con strumenti operativi la situazione finanziaria per individuare con il dovuto anticipo i sintomi di crisi aziendale.

L’articolo 378 del D.Lgs. 14/2019 ha aggiunto inoltre un sesto comma all’art. 2476 del Codice civile che, nella sua prima parte, recita testualmente: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale … (omissis)”.

Gli amministratori, inoltre, sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società (art. 2476 primo comma).

Quindi all’obbligo di istituire gli adeguati assetti si accompagna, quale sanzione, la responsabilità personale patrimoniale degli amministratori nei confronti dei terzi danneggiati dal loro comportamento omissivo o comunque in qualche misura superficiale, negligente.

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