Martedì 8 giugno 2021

Proroga moratoria mutui e fidi: comunicazioni a carico della azienda entro il 15 giugno

a cura di: Ufficio di Cassano delle Murge
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Proroga moratoria PMI: comunicazioni entro il 15 giugno

Prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria ex lege per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI. Lo stabilisce l’articolo 16 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, decreto “Sostegni-bis”, il quale, però, limita la proroga alla sola quota capitale.

Come chiarisce la relazione illustrativa “la scelta di limitare alla sola quota capitale la proroga della moratoria sui finanziamenti è stata introdotta in una logica di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno”.

La novella richiama le disposizioni contenute nell’articolo 56 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, decreto “Cura Italia”, laddove si prevedeva, nella versione originaria, la proroga al 30 settembre 2020, dei pagamenti, con scadenza antecedente a detta data, di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie.

Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione poteva essere dilazionato ed era nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

Per effetto dell’articolo 65, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, decreto “agosto”, il termine riguardante la moratoria è stato prolungato fino al 31 gennaio 2021.

Infine, l’articolo 1, commi da 248 a 254, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), ha modificato la data di scadenza della moratoria, stabilendo che, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 veniva sospeso sino al 30 giugno 2021 (in luogo del 31 gennaio 2021) e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione poteva essere dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Rimaneva ferma la facoltà delle imprese di richiedere la sospensione soltanto per i rimborsi in conto capitale.

Il decreto Sostegni-bis -Il comma 1 del citato articolo 16, proroga per tutto il 2021 il termine della moratoria ex lege concessa alle micro piccole e medie imprese (MPMI) che autocertifichino di avere subito temporanea carenza di liquidità in seguito all'emergenza COVID, per i finanziamenti in essere, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile.

Lo stesso comma proroga fino alla data del 31 dicembre 2021 i termini entro cui i soggetti finanziatori possono accedere alla garanzia del 33% degli importi sospesi.

Si evidenzia che la nuova disposizione subordina l’estensione della moratoria a una previa comunicazione delle imprese ammesse, alla data di entrata in vigore del decreto, ossia al 26 maggio 2021, alla moratoria già in corso per effetto dell’articolo 56, comma 2, del D.L. n. 18/2020, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021.

Nei fatti, dopo la modifica, la proroga della sospensione dei pagamenti, “abbraccia” un arco temporale che va dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”) al 31 dicembre 2021.

Le precedenti disposizioni in materia di moratoria sono state autorizzate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il comma 2 prevede che anche la disposizione in commento operi in conformità all’autorizzazione della Commissione europea.

Operazioni interessate- Il decreto “Sostegni-bis”, richiama le disposizioni contenute nel suddetto articolo 56, comma 2, per cui oggetto di proroga al 31 dicembre 2021, sono le scadenze relative a varie esposizioni debitorie delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia.

In particolare:
non possono essere revocate, neanche parzialmente, fino al 31 dicembre 2021 le aperture di credito "a revoca", nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se successivi, al 17 marzo 2020. La disposizione trova applicazione sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata;
sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni, i contratti relativi a prestiti non rateali, con scadenza contrattuale antecedente a detta data. La misura si applica anche a tutti gli elementi accessori, in particolare le garanzie, relativi al contratto principale;
sono prorogati al 31 dicembre 2021 i pagamenti, con scadenza antecedente a detta data, di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, ricordando che gli interessati possono richiedere la sospensione del solo rimborso della quota capitale ove applicabile.

Si pone l’attenzione, infine, che la proroga al 31 dicembre 2021 si applica anche alla disciplina della procedura di escussione della suddetta garanzia contenuta nel comma 8 del prefato articolo 56.

Con specifico riferimento ai mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie (si tratta del caso previsto dal comma 2, lettera c) dell'articolo 56) la garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 31 dicembre 2021 (anziché 30 giugno 2021).

Ne consegue che, il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui si tratta, decorre dal 31 dicembre 2021, che rappresenta il termine di scadenza delle misure di sostegno, come modificato dal presente articolo.

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