Martedì 25 maggio 2021

Nuovo bonus sanificazione e acquisto DPI: a chi spetta e come funziona

a cura di: Ufficio di Cassano delle Murge
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Entra in scena un nuovo credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. E' quanto previsto dal decreto Sostegni bis. Ne possono fruire le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ammesse anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, come i bed and breakfast. Sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di GIUGNO-LUGLIO ED AGOSTO 2021. Danno diritto al bonus anche le spese per la somministrazione di tamponi per il Covid-19.
Nuovo credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di mascherine e DPI.

Il bonus è messo in campo dal decreto Sostegni bis, ed è diretto a favorire l'adozione di misure dirette a limitare e contrastare la diffusione del Covid-19.

Il nuovo beneficio presenta alcuni tratti in comuni con il credito d'imposta di cui all'art. 125 del decreto Rilancio (D.L. 24/2020), ma si differenzia da quest'ultimo per molteplici aspetti, tra cui le tipologie di spese agevolabili, la misura del credito d'imposta e le modalità di fruizione.

A chi spetta
Il nuovo credito d'imposta, come il precedente, è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ammesse anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. 34/2019 (decreto Crescita), come bed and breakfast.

Cosa finanzia
Il nuovo credito d'imposta spetta per un ampio ventaglio di spese.

Ma attenzione al periodo di agevolabilità. Sono infatti agevolabili solo le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.

Entrando nel dettaglio delle spese ammissibili, danno diritto al credito d'imposta le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività.

Ammesse anche le spese sostenute per:

- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Inoltre, l'attuale formulazione del bonus comprende tra le spese ammissibili anche le spese sostenute per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali.

Misura del credito d'imposta
Il credito d'imposta spetta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Non si applicano i limiti di compensazione di cui all'art. 1, comma 53, della l. n. 244/2007 e di cui all'art. 34 della l. n. 388/2000.

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP;

- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del Tuir;

- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 109, comma 5, del Tuir.

Modalità di fruizione
Il bonus può essere utilizzato in due modalità alternative: o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

A differenza del credito d'imposta sanificazione ex art. 25 del decreto Rilancio, non è prevista invece la possibilità di cedere il bonus.

Attuazione
È demandato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine del rispetto delle risorse stanziate, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021.

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