Con Sentenza n. 188 depositata il 16 dicembre la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri relative alla fissazione, con legge della Regione Puglia, di una soglia retributiva minima nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ad appalti pubblici e concessioni.
Nel dettaglio, le norme regionali contestate prevedevano la fissazione di una soglia retributiva minima di nove euro l’ora, come criterio di selezione del CCNL che la Regione e gli enti strumentali devono indicare negli atti di gara relativi a procedure di evidenza pubblica bandite a livello regionale.
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, questa disciplina si poneva in contrasto con diversi principi costituzionali.
In particolare, veniva denunciata la violazione degli articoli 36, primo comma, e 39, quarto comma, della Costituzione, in quanto l’introduzione di una soglia retributiva minima per legge regionale avrebbe inciso sull’autonomia della contrattazione collettiva nella determinazione dei livelli salariali.
Inoltre, era stato sollevato anche il profilo di illegittimità rispetto all’articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), che riservano allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ambiti nei quali si impongono esigenze di uniformità e di uguaglianza nella disciplina delle retribuzioni, tanto nel lavoro pubblico quanto in quello privato.
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