"Ai fini dell’esercizio della facoltà di chiedere all’Inps la costituzione della rendita vitalizia riversibile disciplinata dall’art. 13, comma 1, della legge n. 1338 del 12 agosto 1962 il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge n. 1338 del 1962".
Il principio è stato affermato Sezioni unite civili di Cassazione, nella Sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025.
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