Domenica 19 ottobre 2025

Nuove regole di accesso al servizi di certificazione per i Notai

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre è stato pubblicato il Decreto 27 agosto 2025 del Ministero dell'Interno, recante le modalità di accesso ai servizi di certificazione resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) nella Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), per consentire ai notai di richiedere certificati anagrafici per finalità connesse all'esecuzione dell'incarico professionale, tramite il Consiglio nazionale del notariato (CNN).
Il Decreto stabilisce regole tecniche, limiti d’uso, controlli e misure di sicurezza.

Come funziona l’accesso dei notai ai certificati ANPR

  • Il Ministero dell’interno fornisce i servizi ANPR al CNN tramite la piattaforma PDND;
  • Il CNN garantisce la verifica dell’iscrizione dei notai al ruolo e la rende accessibile tramite la PDND;
  • I notai accedono ai certificati ANPR tramite un’apposita sezione della Rete Unitaria del Notariato (RUN), con credenziali informatiche sicure;
  • I certificati richiesti sono resi immediatamente disponibili ai notai tramite un’interfaccia conforme agli standard tecnici PDND;
  • I certificati, richiesti solo per scopi professionali, sono esenti da imposta di bollo.
  • Ogni notaio può richiedere fino a trenta certificati al giorno;
  • Ogni sei mesi, l’ANPR seleziona un campione di notai (soprattutto quelli più attivi) per controllare l’uso dei servizi, tracciando dati e operazioni effettuate;
  • Il Ministero dell’interno invia il campione al CNN, che lo trasmette ai Consigli notarili distrettuali per le verifiche; in caso di irregolarità, il servizio viene sospeso.

Sono inibite al notaio le funzioni di consultazione diretta dei dati anagrafici, nonché di estrazione di elenchi di iscritti.

Le specifiche tecniche e le misure di sicurezza dell’ANPR sono descritte nell’allegato 1 al decreto e pubblicate online, mentre le misure di sicurezza e tracciamento gestite dal CNN sono definite nell’allegato tecnico al decreto (allegato 2).


Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it

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