Lunedì 2 dicembre 2024

Mancata notifica per 'casella piena' e riattivazione del procedimento notificatorio

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Le Sezioni Unite di Cassazione, nella recente sentenza n. 288452 del 5 novembre 2024, si sono espresse in tema di mancata consegna della notifica per causa imputabile al destinatario ed hanno enunciato il seguente principio di diritto:

Nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC.


Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
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    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento

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