Con l’Ordinanza n. 24558 del 4 settembre 2025 la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Salerno, che aveva annullato il licenziamento di un lavoratore accusato di uso improprio dei permessi ex Legge 104/1992, utilizzati per finalità diverse.
La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto che le attività svolte dal lavoratore durante i permessi potessero rientrare tra quelle di assistenza indiretta, quali fare la spesa o acquistare farmaci, e che non fosse necessario che tali attività si svolgessero esclusivamente nelle ore di lavoro. Inoltre, aveva rilevato una violazione del diritto di difesa, poiché il datore di lavoro aveva messo a disposizione del dipendente il report investigativo solo nel corso del giudizio, e non in fase disciplinare, impedendogli così di conoscere tempestivamente gli addebiti contestati.
Nel rigettare il ricorso del datore di lavoro, la Cassazione ha ribadito che la valutazione sull’eventuale uso abusivo dei permessi rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sulla base delle prove acquisite. Gli altri motivi di ricorso, relativi all’autorizzazione degli investigatori e alla presunta simulazione di malattia, sono stati ritenuti inammissibili o irrilevanti.
La Suprema Corte ha quindi confermato la sentenza d’appello e condannato la società al pagamento delle spese di lite.
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