La responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per le obbligazioni tributarie sopravvive all’estinzione dell’associazione, anche se avvenuta anteriormente alla loro notifica.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 899 del 13 gennaio 2022, ritiene legittima l’attività dell’Agenzia delle entrate che ha notificato due avvisi di accertamento a un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta dopo lo scioglimento di quest’ultima. Come nel sistema gius-civilistico, anche nell'ordinamento tributario vige il principio dell'ultrattività dell'associazione non riconosciuta e risponde il rappresentante legale della Asd anche per gli atti che producono i loro effetti dopo lo scioglimento dell'associazione.
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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