Con Ordinanza n. 29594 del 10 novembre 2025 la Corte di Cassazione, esprimendosi in tema di contenzioso tributario, ha chiarito le conseguenze dell’omessa impugnazione dell’intimazione di pagamento.
La Suprema corte, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, ha chiarito che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento è idonea a precludere al contribuente la possibilità di contestare i vizi propri della cartella di pagamento prodromica.
In base all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. n. 546/1992, la mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento determina il consolidamento definitivo del credito tributario in essa indicato. Ne consegue che il contribuente non può più far valere, in sede di impugnazione di atti successivi, vizi o eccezioni riferibili a fasi precedenti del procedimento, né dedurre cause estintive maturate prima della notifica dell’intimazione, come la prescrizione della pretesa tributaria. L'atto intermedio non impugnato produce infatti la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta, precludendo la deduzione in sede di impugnazione di atti successivi di vizi o eccezioni che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo nella progressione della sequenza procedimentale.
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