Con Nota n. 616 del 3 aprile l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), acquisito anche il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che il pagamento mensile del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) direttamente in busta paga a titolo di anticipazione, è da considerarsi illegittimo, salvo particolari casi espressamente previsti dalla legge.
Nel caso di trasferimento automatico in busta paga del rateo mensile, invece, spiega l'INL, l'anticipo costituirebbe un'integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.
Tale principio si applica anche al lavoro domestico.
In questo settore, tuttavia, il CCNL (art. 41) prevede che, su richiesta del lavoratore, possa essere anticipato annualmente fino al 70% del TFR maturato nell’anno.
L'INL precisa che tale erogazione, distinta dal pagamento mensile in busta paga, costituisce una misura straordinaria prevista dal contratto e non una componente fissa della retribuzione.
L’erogazione automatica e mensile del TFR non è quindi consentita. In caso vengano riscontrate violazioni in tal senso, il datore di lavoro sarà tenuto ad accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate (art. 14 D.lgs. n. 124/2004), versando anche i relativi contributi previdenziali.
Con il contratto estimatorio (art. 1556 c.c.) una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Il contratto estimatorio è molto utilizzato dai commercianti che, non conoscendo in anticipo quale sarà l'interesse dei consumatori per un determinato bene, possono in tal modo restituire al fornitore la merce rimasta invenduta senza pagarne il relativo prezzo.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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