Con l'Ordinanza n. 23183 del 12 agosto 2025 la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, si è occupata della vicenda di un lavoratore licenziato per un presunto uso improprio i permessi ex Legge 104/1992, accusato di non non aver prestato assistenza al familiare invalido durante l’orario lavorativo.
L’azienda aveva sostenuto che il dipendente, in alcuni giorni di permesso, fosse stato visto al mare e non a casa della madre disabile.
La Cassazione, confermando la reintegra del lavoratore, ha chiarito che l’assistenza ex Legge 104 non deve necessariamente coincidere con l’orario di lavoro e che spetta sempre al datore dimostrare l’utilizzo improprio dei permessi.
L’onere della prova grava dunque sul datore di lavoro, ma non è richiesto che l’assistenza al familiare disabile debba coincidere con l’orario lavorativo, in quanto la legge non pone un vincolo temporale. L’assistenza, infatti, può avvenire anche in altre fasce orarie (nel caso specifico, la sera e la notte).
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