La Corte di Cassazione chiarisce che, ai fini della configurabilità del reato di combustione illecita di rifiuti, non è richiesta la preventiva contestazione delle violazioni relative all’abbandono o al deposito incontrollato.
Con la sentenza n. 3916, depositata il 4 dicembre 2025, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che il delitto di combustione illecita di rifiuti, previsto dall’art. 256-bis del D.lgs. 152/2006, non richiede la preventiva contestazione delle contravvenzioni di abbandono o deposito incontrollato. Secondo i giudici, è sufficiente che la condotta abbia ad oggetto rifiuti effettivamente abbandonati o depositati in modo incontrollato, a prescindere dall’avvio formale di procedimenti per le suddette violazioni.
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