Con Ordinanza n. 29929 del 12 novembre 2025 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso presentato da una società che contestava l’avvenuto accertamento dell’esistenza dell’obbligo contributivo anche con riferimento alle assenze dal lavoro per indisponibilità alla chiamata.
La Suprema Corte ha affermando che tale obbligo contributivo "permane nell’intero ammontare previsto dal contratto collettivo, anche in caso di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa, mentre la sospensione dell’obbligo contributivo si realizza nelle sole ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo, con riferimento a istituti quali la malattia, infortunio, maternità o cassa integrazione".
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