Un medico che utilizza la propria auto per effettuare una visita fiscale richiesta da un datore di lavoro pubblico non ha diritto ad alcun rimborso per l’uso del mezzo proprio.
Con l’Ordinanza n. 15031 del 4 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che le richieste di visite fiscali da parte di datori di lavoro pubblici non danno luogo al riconoscimento, tra i compensi dovuti dalle ASL ai medici incaricati, di alcun corrispettivo per l’utilizzo del mezzo personale.
La Corte ha precisato che manca il presupposto previsto dall’art. 14, lett. e), comma 2, all. m, del d.P.R. n. 484/1996, secondo cui l’indennità per l’uso del mezzo proprio spetta solo quando la visita fiscale è effettuata su richiesta di un datore di lavoro tenuto al pagamento di un corrispettivo, ossia quando quest’ultimo sostiene un costo diretto per la visita.
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