La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23603 del 20 agosto 2025, ha affrontato nuovamente il tema della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile, chiarendo i confini del diritto dei lavoratori e le condizioni necessarie.
Richiamando la decisione delle Sezioni Unite n. 17589 del 4 settembre 2015, la Suprema Corte ha ribadito che, una volta raggiunti i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia (67 anni), il lavoratore non ha un diritto potestativo a rimanere in servizio presso lo stesso datore. La prosecuzione dell’attività, infatti, è subordinata a un accordo tra le parti.
In mancanza di una specificazione normativa nell’art. 24, comma 4, del D.L. n. 201/2011, precisa la Suprema Corte, tale accordo non deve necessariamente risultare da un atto scritto, ma può anche essere validamente concluso in forma orale o desumersi da comportamenti concludenti delle parti.
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