Scade il 15 luglio il termine per l'invio della domanda relativa al Bando straordinario di Cassa Forense per l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di € 1.500.000,00, per l'acquisto di strumenti informatici per lo studio legale.
Il contributo sarà pari al 50% della spesa complessivamente documentata e rimborsabile al netto di Iva; l'importo di spesa rimborsabile per l'acquisto di strumenti informatici per lo studio legale effettuato dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2020.
Il contributo non può essere superiore ad € 1.500,00.
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere trasmessa mediante l'apposita procedura on-line presente nell'area riservata del sito internet della Cassa fino alle ore 24,00 del 15 luglio 2020.
QUALI SONO LE SPESE RIMBORSABILI
Sono rimborsabili esclusivamente le spese sostenute per l'acquisto dei seguenti strumenti informatici, nel limite di uno per ogni tipologia:
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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