L'Inail ha pubblicato una guida dedicata alla valutazione strumentale ed in tempo reale del rischio da sovraccarico biomeccanico, aggiornata ad ottobre 2023.
La guida è stata realizzata con lo scopo di rendere fruibili i risultati delle attività di ricerca svolte dal Laboratorio di ergonomia e fisiologia (LEF) del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) sul tema della valutazione strumentale del rischio da sovraccarico biomeccanico nelle attività di movimentazione manuale dei carichi.
I ricercatori e tecnici del LEF, in particolare, hanno esplorato la possibilità di quantificare il rischio biomeccanico attraverso l’uso di tecnologie per il monitoraggio del movimento umano e di algoritmi sempre più performanti.
Queste tecnologie sono diventate nel tempo sempre più mature e pronte per un utilizzo sul campo grazie al processo di miniaturizzazione che le ha rese indossabili, senza cavi e con peso e dimensioni ridotti, mentre i più recenti protocolli di comunicazione dati e gli algoritmi propri dell’intelligenza artificiale hanno conferito a questi dispositivi la capacità di stimare il rischio con precisione, accuratezza e in tempo reale.
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L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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