Con la Circolare n. 16 dell’8 ottobre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiorna le indicazioni procedurali per la presentazione, da parte delle Regioni, delle richieste di sostenibilità finanziaria relative ai trattamenti di mobilità in deroga. Tali trattamenti riguardano i dipendenti di imprese con unità produttive situate in aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi dell’art. 27 del DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni.
Come previsto dall’articolo 53-ter del Dl n. 50/2017, le Regioni possono destinare le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già assegnate per i trattamenti di CIGS per le aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa, alla prosecuzione dei trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori provenienti dalle imprese situate in tali territori.
La circolare si riferisce, in particolare, ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2017 risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, escludendo chi aveva già concluso il trattamento al 31 dicembre 2016.
Nel documento vengono chiariti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità di presentazione delle istanze, i criteri per l’istruttoria e la verifica della sostenibilità finanziaria, nonché le misure di monitoraggio e le procedure di programmazione delle politiche attive regionali.
La Circolare, precisa il Ministero del Lavoro, annulla e sostituisce integralmente la Circolare n. 13 del 27 giugno 2027.
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