In un approfondimento del 6 novembre, pubblicato sul sito istituzionale, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza la nuova disciplina sui riders, recentemente definita dallea Circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2025 e dalla Circolare Inail n. 40/2025, che interviene su tutela assicurativa e criteri di calcolo del premio per le prestazioni intermediate da piattaforme digitali.
Le nuove disposizioni chiariscono che la copertura assicurativa Inail è sempre obbligatoria, ma cambiano le modalità di calcolo del premio e la voce tariffaria, in base alla natura del rapporto e al rischio dell’attività svolta.
Sul piano applicativo la circolare Inail distingue tre situazioni principali:
L’approfondimento della Fondazione Studi sottolinea inoltre come la qualificazione del rapporto dipenda dai fatti concreti e dalle modalità di utilizzo della piattaforma. Su questo punto si inserisce anche la sentenza della Cassazione n. 28772 del 31 ottobre 2025, che conferma l’applicabilità dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 alle collaborazioni etero-organizzate, anche se formalmente autonome, escludendo che elementi come la proprietà del mezzo o l’assenza di obblighi di disponibilità possano modificare la natura del rapporto.
In tal senso, il documento evidenzia come il percorso italiano si muova in linea con la Direttiva UE 2024/2831, che introduce una presunzione relativa di subordinazione in presenza di indicatori di controllo/direzione tramite piattaforma, rafforzando al contempo obblighi di trasparenza algoritmica, informazione, sicurezza e protezione dei dati.
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