Con Messaggio n. 4156 del 9 dicembre l'Inps informa i datori di lavoro agricolo che il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata, con l’emissione del I e del II trimestre 2024 (che ha scadenza 16 dicembre dello stesso anno), potrà essere effettuato fino al 17 marzo 2025, senza aggravio di sanzioni civili.
La proroga, in particolare, riguarda i datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al Dl n. 61/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 100/2023, ossia agli iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che hanno trasmesso, con riferimento a posizioni contributive (CIDA) collegate ai comuni ricompresi nei territori di cui al citato allegato 1, flussi Uniemens-PosAgri relativi al I e al II trimestre 2024 contenenti i dati retributivi e contributivi di operai agricoli in forza che hanno prestato nel corso di tali trimestri la propria attività nei medesimi territori.
I datori di lavoro interessati non devono presentare alcuna istanza per avvalersi della predetta facoltà e riceveranno un’apposita comunicazione attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
Dal 'lordo' al 'netto': lavoro dipendente
In ambito di "lavoro dipendente" si fa spesso riferimento alla RAL (Reddito Annuale Lordo), che rappresenta l'ammontare totale che un dipendente guadagna in un anno prima di eventuali detrazioni o imposte.
È un dato importante e facilmente confrontabile tra casi diversi ma non rappresenta né lo stipendio netto su cui può far conto il lavoratore, né il costo effettivo a carico del datore di lavoro.
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