Con l'Interpello n. 3/2021 del 9 giugno 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad istanza presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, su proposta del Consiglio Provinciale di Verona, ha fornito chiarimenti in merito alla possibile esclusione dei dipendenti in smart working dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della legge n. 68/1999.
Il Ministero, dopo una analitica ricostruzione della disciplina, precisa che i casi di esclusione contemplati dall’articolo 4, comma 1, della citata legge, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, ed evidenzia, inoltre, che l’inserimento “a pieno titolo” dei lavoratori agili nell’organico aziendale appare suffragato da una ricostruzione sistematica della normativa vigente sui criteri di computo dell’organico aziendale in ambiti applicativi diversi da quello delle assunzioni obbligatorie, come ad esempio in materia di integrazione salariale (a titolo esemplificativo si veda l’articolo 20 del d.lgs. n. 148/2015 per l’erogazione del trattamento CIGS), che non escludono espressamente tale categoria di lavoratori ai fini della determinazione dei limiti numerici.
Dunque, sulla base delle argomentazioni sopra esposte, il Ministero del Lavoro ritiene che i lavoratori agili non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva.
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