Con Messaggio n. 872 dell'11 marzo l'Inps, facendo seguito alle indicazioni già fornite in merito al riconoscimento dei periodi fruiti relativamente alle autorizzazioni dei trattamenti di integrazione salariale concessi dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rende disponibile il modello del file, in formato .csv, per la dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell’anno 2025.
All’interno del file sono evidenziate, con il colore verde, le celle editabili e sono previsti alcuni controlli che verificano l’esattezza dei dati inseriti. Inoltre, sono visualizzabili dei box testuali informativi sulle modalità di compilazione.
L’utente, inoltre, ha la possibilità, nella tabella di dettaglio, di filtrare il periodo di interesse per l’inserimento delle giornate fruite, accedendo alle colonne denominate “data” e “giorno”.
Per ulteriori istruzioni in merito alle modalità di compilazione e trasmissione del file, l'istituto rimanda alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata del manuale allegato al messaggio n. 1351 dell’11 aprile 2023, e ricorda di non modificare né alterare in alcun modo il format fornito.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.
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