Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04589 del 29 ottobre 2025, l’Agenzia Entrate ha delineato la propria posizione interpretativa in merito all’interazione tra i contributi a fondo perduto, istituiti nel contesto emergenziale Covid-19 e detassati ai sensi dell’art. 10-bis del D.L. 137/2020, e la disciplina del riporto delle perdite fiscali di cui all’art. 84 del TUIR.
L’Amministrazione Finanziaria ha stabilito che le perdite fiscali riportabili a nuovo debbano essere preventivamente ridotte dell’ammontare corrispondente ai suddetti contributi percepiti, qualificando questi ultimi come “proventi esenti” ai sensi del citato art. 84.
L’interpretazione fornita dall’Agenzia si fonda sui seguenti presupposti:
La posizione espressa dall’Agenzia Entrate è stata oggetto di immediate critiche da parte della dottrina, in quanto ritenuta giuridicamente discutibile e priva di solido fondamento normativo.
L’elemento centrale della critica risiede nell’errata qualificazione giuridica dei contributi. La dottrina e la prassi consolidata (cfr. Risoluzione 126/E/2005) distinguono nettamente tra proventi:
e
La norma istitutiva dei contributi (art. 10-bis D.L. 137/2020) stabilisce che tali somme «non concorrono alla formazione del reddito imponibile». Tale dicitura configura i contributi non come “esenti”, bensì come proventi esclusi dalla base imponibile.
Ne consegue che la disciplina restrittiva dell’art. 84 TUIR, riferendosi testualmente ai soli “proventi esenti”, non dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie. L’interpretazione dell’Agenzia, equiparando due categorie giuridicamente distinte, si tradurrebbe in un’applicazione analogica in malam partem di una norma (l’art. 84) che limita un beneficio (il riporto delle perdite), in contrasto con i principi generali dell’ordinamento tributario.
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