Con la Risposta n. 210/2025, l’Agenzia Entrate è tornata ad approfondire il trattamento fiscale, ai fini IVA e Registro, della cessione di un marchio.
Il quesito è stato posto da una società, operante nel settore dei profumi, che ha acquisito la piena proprietà di un marchio (e dei relativi diritti IP collegati, come disegni e modelli) da un’altra società. L’istante era già licenziataria del medesimo marchio e gestiva autonomamente tutte le fasi operative: ricerca e sviluppo, approvvigionamento, pianificazione della produzione (affidata a terzi), controllo qualità, logistica e marketing. La società venditrice, non deteneva né personale né altri asset (formule, packaging, attrezzature) relativi allo sfruttamento del marchio.
Nella citata risposta l’Agenzia Entrate, richiamando la normativa unionale (Direttiva 2006/112/CE) e nazionale (art. 2555 c.c.), ha ribadito che la nozione di cessione d’azienda (o suo ramo) presuppone il trasferimento di un “complesso di beni organizzato” idoneo a svolgere un’attività economica autonoma. Ha inoltre evidenziato come il Codice della Proprietà Industriale permetta esplicitamente il trasferimento del marchio separatamente dall’azienda, a condizione che non derivi inganno per il pubblico.
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