Con Risposta n. 219 del 21 febbraio 2023 l'Agenzia delle Entrate risponde ad una Società di Mutuo Soccorso iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che chiede se l'esenzione dall'imposta bollo sugli atti relativi al procedimento arbitrale (art. 82, comma 5, del DL n. 117/2017) possa applicarsi anche agli atti relativi al procedimento arbitrale da essa posti in essere.
L'Agenzia ritiene che tale esenzione possa certamente essere estesa anche agli atti e provvedimenti arbitrali per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 20 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972, ritenendo corretto che il legislatore abbia ricompreso nel regime di esenzione anche questo tipo di atti, con l'intento di agevolare il più possibile gli Enti del Terzo settore che, con l'iscrizione al Runts, assumono compiti gravosi nell'interesse dell'intera comunità.
Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo.
Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.
L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone.
L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda.
Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto.
Pertanto l'affittuario:
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